La sollecitudine del Nostro ministero pastorale, per la quale dobbiamo prenderci a cuore il bene spirituale e corporale dei fedeli a Noi affidati, Ci sospinge a tentare, con tutte le Nostre forze e per quanto sta in Noi, di arginare i mali che giorno per giorno si aggravano a causa delle delazioni false e degli scritti che si compongono e si divulgano sotto l’anonimo o con nome falsificato.
Per questo, sentito il parere del Capitolo della Nostra Chiesa Metropolitana e di alcuni inoltre dei più prudenti e provati direttori di spirito della Nostra Diocesi a norma del Can. 895 C. J. C., tutto ben ponderato, con l’autorità Nostra ordinaria decretiamo e dichiariamo quanto segue:
1. - Stabiliamo nella Nostra Archidiocesi la riserva del peccato commesso da chi: a) scientemente fa all’Autorità sia ecclesiastica che laica, o a persona privata, o b) scientemente divulga, una delazione falsa e grave, con parole, o con scritti, o con stampati, di qualsiasi genere, soprattutto sotto l’anonimo o con falsificazione del nome dell’autore o del mittente per quanto riguarda gli scritti e gli stampati.
A togliere poi ogni dubbio dichiariamo che la Nostra mente nel fissare questa riserva é che l’ignoranza nel penitente, scusa dalla medesima riserva, purché non sia affettata. Il Confessore tuttavia é tenuto ad ammonire il penitente della riserva del peccato.
2. - Oltre alla riserva della quale nel numero precedente, incorrono immediatamente ossia ipso facto nella scomunica a Noi riservata:
a) i chierici o religiosi che scientemente fanno una delazione falsa e grave, o con parole, o con scritti, o con stampati, di qualsiasi genere, all’Autorità ecclesiastica o laica, o a persona privata;
b) chiunque scientemente fa una delazione falsa e grave a carico di chierici o religiosi, o con parole, o con scritti, o con stampati, di qualsiasi genere, all’Autorità ecclesiastica o laica, o a persona privata;
c) chiunque compone, o divulga, o spedisce scritti o stampati, di qualsiasi specie, sotto l’anonimo o con falsificazione del nome di chi ha composto, o di chi spedisce, o che contengono una delazione falsa e grave fatta scientemente all’Autorità ecclesiastica o laica o a persona privata.
Questo Nostro Decreto da promulgarsi nel Bollettino ufficiale della Curia, andrà in vigore col primo Novembre c. a.
Dato in Bologna dalla Nostra residenza
questo giorno 20 Luglio 1944